Faq Domande Frequenti - Donazione Sicura Int.
FAQ
Hai una domanda?
Cerca le risposte tra le nostre domande frequenti
Tutte le domande frequenti
Nessun risultato di ricerca trovato
Donazione Sicura
Chi è tutelato dalla polizza Donazione Sicura?
Donazione Sicura tutela l’acquirente di un immobile di provenienza donativa dalle possibili perdite economiche conseguenza di un’azione di riduzione e restituzione intrapresa dai legittimari del donante.
Chi sono i legittimari?
Sono definiti legittimari quei membri della famiglia del de cuius a cui la legge riserva una quota del patrimonio del defunto, detta appunto quota di legittima o di riserva.
Perché i legittimari possono agire contro il terzo acquirente di un immobile di provenienza donativa?
Per stabilire l'importo del partrimonio del defunto sulla base del quale verranno calcolate le quote di riserva spettanti ai legittimari, dovranno essere presi in considerazione il relictum (vale a dire quello che il de cuius ha lasciato al momento della morte) e il donatum (vale a dire quello che il de cuius ha donato negli ultimi 20 anni di vita). Nel caso in cui i legittimari non trovino piena soddisfazione nel relictum, questi potranno agire contro i donatari (i soggetti che hanno ricevuto i beni in donazione) per ottenere la restituzione dei beni donati in vita dal defunto. Nel caso in cui i donatari si siano spogliati della proprietà dei beni ricevuti (vendendoli, donandoli o lasciandoli in eredità), i legittimari potranno agire nei confronti dei soggetti terzi ora proprietari degli immobili.
Perché senza la polizza Donazione Sicura era difficile comprare o vendere un immobile di provenienza donativa?
Senza Donazione Sicura compravendere un immobile di provenienza donativa era complesso per il semplice fatto che, in caso il terzo acquirente fosse stato chiamato a restituire l’immobile ai legittimari, l’immobile sarebbe stato restituito libero da pesi e ipoteche. Per questo motivo, era arduo trovare un istituto di credito disposto a finanziare l’acquisto di un immobile senza ricevere le adeguate garanzie.
Chi può sottoscrivere la polizza?
Donazione Sicura può essere sottoscritta dal donatario, dall’attuale proprietario o dall’acquirente.
Cosa succede in caso di richiesta di restituzione da parte dei legittimari?
Gli assicuratori liquideranno all’erede legittimario l’equivalente in denaro della quota di legittima lesa. In questo modo le richieste del legittimario saranno tacitate, il beneficiario della polizza manterrà la piena proprietà dell’immobile e l’Istituto di credito non perderà l’ipoteca posta a garanzia del mutuo.
Quanto dura la polizza?
Donazione Sicura non prevede scadenza. La polizza tutelerà il beneficiario fino a che non siano prescritti i termini, previsti dalla legge, entro i quali i legittimari potranno proporre un’azione di riduzione e restituzione.
Chi paga le spese legali?
La polizza Donazione Sicura prevede che l’Assicuratore rimborserà all’Assicurato le spese legali ragionevolmente sostenute per resistere in giudizio alle richieste dei legittimari lesi.
Esiste un limite di Somma Assicurata?
No, il contraente può decidere in totale autonomia la somma che intende assicurare.
È possibile aumentare la Somma Assicurata in corso di polizza?
Certo, la somma assicurata può essere aumentata in qualsiasi momento e durante tutto il periodo di decorrenza della copertura.
In caso di successiva compravendita, Donazione Sicura continuerà a dispiegare i suoi effetti?
Certo, la polizza Donazione Sicura si trasferisce insieme all’immobile. Non importa quanti passaggi di proprietà possano avvenire, la polizza tutelerà sempre il proprietario pro-tempore dell’immobile di provenienza donativa. La polizza si trasferisce automaticamente al nuovo proprietario, senza che sia necessario sostenere spese aggiuntive.
Il donatario può essere beneficiario della polizza?
No, il donatario non può mai essere beneficiario della polizza.
Il soggetto mutuante può essere beneficiario della polizza?
L’istituto di credito è beneficiario indiretto della polizza, vale a dire che grazie a Donazione Sicura non perde l’ipoteca sul mutuo concesso.
L’unica fattispecie in cui l’istituto di credito è beneficiario diretto della polizza si ha quando la banca concede al donatario un mutuo per la ristrutturazione dell’immobile donato. In questo caso, se la banca dovesse subire un pregiudizio economico dalla perdita dell’ipoteca, l’assicuratore interverrebbe per indennizzare il soggetto mutuante.